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Regioni

Tutte le regioni hanno un punto di contatto centrale responsabile dell'elaborazione tecnica e amministrativa degli incarichi. Garantisce l'elaborazione regolare degli incarichi di stima.

Basi legali

Ogni Cantone e il Principato del Liechtenstein hanno le proprie basi legali per l’assicurazione contro gli incendi. Nella maggior parte dei cantoni svizzeri l’assicurazione cantonale degli edifici è obbligatoria.

I cantoni GUSTAVO costituiscono un’eccezione: Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese, Obvaldo. In questi cantoni e nel Principato del Liechtenstein, gli edifici sono assicurati da assicuratori privati contro gli incendi e gli elementi naturali.

Nelle seguenti regioni non esiste l’obbligo di assicurare gli edifici contro gli incendi e gli elementi naturali:

Nelle seguenti regioni non esiste l’obbligo di assicurare gli edifici contro gli incendi e gli elementi naturali:

Nei cantoni citati e nel Principato del Liechtenstein, il proprietario dell’edificio è libero di scegliere l’assicuratore.

Nei cantoni non menzionati, l’assicurazione è obbligatoria e l’edificio può essere assicurato contro gli incendi ed elementi naturali solo presso l’assicuratore cantonale degli edifici. Per gli edifici situati in cantoni con assicurazione cantonale degli edifici, si prega di contattare l’ufficio competente in caso di domande.